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	<title>Fabrizio Fava</title>
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	<description>consulenza stilistica e tecnica forense</description>
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	<title>Fabrizio Fava</title>
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	<item>
		<title>CONAI plastica: nuovi contributi dal 1° ottobre 2026</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Fava]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 13:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti Radar & News Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa Moda & Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Radar Normativa Moda & Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[normativa moda]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Imballaggi moda: dal 1° ottobre 2026 cambiano i contributi CONAI sulla plastica Dal 1° ottobre 2026 entrano in vigore nuovi valori del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi in plastica. La modifica interessa le diverse fasce contributive e riguarda anche alcune procedure forfettarie e semplificate applicabili all&#8217;importazione di imballaggi pieni. Per il settore moda il<br /><a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress/imballaggi-moda-contributi-conai-plastica-1-ottobre-2026/" class="more">Read more</a></p>
Il post <a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress/imballaggi-moda-contributi-conai-plastica-1-ottobre-2026/">CONAI plastica: nuovi contributi dal 1° ottobre 2026</a> è apparso per la prima volta su <a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress">Fabrizio Fava</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Imballaggi moda: dal 1° ottobre 2026 cambiano i contributi CONAI sulla plastica</h1>
<p><strong>Dal 1° ottobre 2026 entrano in vigore nuovi valori del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi in plastica.</strong> La modifica interessa le diverse fasce contributive e riguarda anche alcune procedure forfettarie e semplificate applicabili all&#8217;importazione di imballaggi pieni.</p>
<p>Per il settore moda il tema può interessare brand, importatori e aziende che utilizzano packaging in plastica per prodotti, retail ed e-commerce. La prima verifica da fare non è quindi soltanto economica: riguarda la corretta classificazione dell&#8217;imballaggio e la procedura applicabile.</p>
<h2>Cosa cambia dal 1° ottobre 2026</h2>
<p>CONAI ha deliberato nuovi valori del Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica con decorrenza <strong>1° ottobre 2026</strong>.</p>
<p>Le nuove fasce sono:</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Fascia</th>
<th>Valore precedente</th>
<th>Dal 1° ottobre 2026</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A1.1</td>
<td>40 €/t</td>
<td>51 €/t</td>
</tr>
<tr>
<td>A1.2</td>
<td>87 €/t</td>
<td>92 €/t</td>
</tr>
<tr>
<td>A2</td>
<td>258 €/t</td>
<td>264 €/t</td>
</tr>
<tr>
<td>B1.1</td>
<td>219 €/t</td>
<td>260 €/t</td>
</tr>
<tr>
<td>B1.2</td>
<td>228 €/t</td>
<td>304 €/t</td>
</tr>
<tr>
<td>B2.1</td>
<td>611 €/t</td>
<td>639 €/t</td>
</tr>
<tr>
<td>B2.2</td>
<td>724 €/t</td>
<td>856 €/t</td>
</tr>
<tr>
<td>B2.3</td>
<td>785 €/t</td>
<td>917 €/t</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>790 €/t</td>
<td>922 €/t</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Le variazioni sono state deliberate da CONAI nel maggio 2026 e diventano operative dal 1° ottobre 2026.</p>
<h2>Non è una nuova legge: cambia il Contributo Ambientale CONAI</h2>
<p>È importante distinguere il piano normativo da quello operativo.</p>
<p>Il cambiamento riguarda i valori del <strong>Contributo Ambientale CONAI</strong> per gli imballaggi in plastica. Non va quindi presentato come una nuova legge italiana sul packaging.</p>
<p>Per le aziende l&#8217;effetto concreto è però reale: dal 1° ottobre occorre utilizzare i nuovi valori quando ricorrono le condizioni previste dal sistema CONAI.</p>
<h2>Perché interessa anche la moda</h2>
<p>Nel settore moda la gestione degli imballaggi non riguarda soltanto il produttore di packaging.</p>
<p>Possono entrare in gioco, a seconda dei casi:</p>
<ul>
<li><strong>polybag e buste in plastica</strong>;</li>
<li><strong>film e materiali di protezione</strong>;</li>
<li><strong>imballaggi utilizzati per spedizioni e-commerce</strong>;</li>
<li><strong>imballaggi secondari e di trasporto</strong>;</li>
<li><strong>confezioni utilizzate per prodotti moda</strong>.</li>
</ul>
<p>La qualificazione concreta di un materiale come imballaggio e la relativa fascia contributiva devono però essere verificate secondo le regole CONAI. Non è corretto classificare automaticamente ogni elemento utilizzato nel confezionamento di un prodotto come imballaggio soggetto allo stesso contributo.</p>
<h2>Importazione di prodotti moda già imballati</h2>
<p>Un punto particolarmente importante riguarda le aziende che importano prodotti già confezionati.</p>
<p>CONAI ha previsto dal 1° ottobre 2026 anche nuovi valori per alcune procedure forfettarie e semplificate relative all&#8217;importazione di imballaggi pieni.</p>
<ul>
<li><strong>procedura forfettaria “per tara”:</strong> 131 €/t;</li>
<li><strong>procedura semplificata “a valore” per prodotti alimentari:</strong> 0,25%;</li>
<li><strong>procedura semplificata “a valore” per prodotti non alimentari:</strong> 0,11%.</li>
</ul>
<p>Quest&#8217;ultimo dato è particolarmente rilevante per molti operatori della moda, perché abbigliamento, calzature e accessori rientrano normalmente nell&#8217;area dei prodotti non alimentari. L&#8217;applicazione concreta della procedura deve comunque essere verificata rispetto alla situazione dell&#8217;impresa e alle regole CONAI.</p>
<h2>Il problema non è soltanto quanto si paga</h2>
<p>Una variazione contributiva rende ancora più importante la corretta classificazione degli imballaggi.</p>
<p>Per un&#8217;azienda moda conviene quindi mantenere una scheda interna che colleghi:</p>
<ul>
<li><strong>tipologia di imballaggio;</strong></li>
<li><strong>materiale;</strong></li>
<li><strong>peso;</strong></li>
<li><strong>funzione dell&#8217;imballaggio;</strong></li>
<li><strong>origine nazionale o importata;</strong></li>
<li><strong>fascia contributiva applicata;</strong></li>
<li><strong>procedura CONAI utilizzata;</strong></li>
<li><strong>documentazione del fornitore.</strong></li>
</ul>
<h2>CONAI e PPWR sono la stessa cosa?</h2>
<p>No.</p>
<p>Il <strong>PPWR</strong> è il quadro europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Il Contributo Ambientale CONAI appartiene invece al sistema italiano di gestione degli imballaggi e ai relativi adempimenti contributivi.</p>
<p>I due temi possono però incontrarsi nella gestione concreta del packaging.</p>
<p>Per questo è utile affiancare alla verifica contributiva una verifica più ampia su materiali, progettazione, documentazione e informazioni ambientali dell&#8217;imballaggio.</p>
<p>Per il quadro generale puoi consultare <strong><a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress/packaging-moda-e-ppwr-cosa-cambia-per-scatole-shopper-e-spedizioni/">Packaging moda e PPWR</a></strong>.</p>
<h2>Checklist operativa per un&#8217;azienda moda</h2>
<ol>
<li><strong>Elencare gli imballaggi utilizzati</strong> per prodotto, retail e spedizione.</li>
<li><strong>Individuare i materiali</strong> di ciascun imballaggio.</li>
<li><strong>Rilevare il peso</strong> e le quantità utilizzate.</li>
<li><strong>Verificare la classificazione CONAI.</strong></li>
<li><strong>Controllare se l&#8217;imballaggio è prodotto in Italia o importato.</strong></li>
<li><strong>Verificare la procedura contributiva applicata.</strong></li>
<li><strong>Aggiornare i calcoli dal 1° ottobre 2026.</strong></li>
<li><strong>Conservare la documentazione</strong> utilizzata per la classificazione.</li>
</ol>
<h2>Conclusione operativa</h2>
<p>Dal 1° ottobre 2026 il Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi in plastica utilizza nuovi valori, con aumenti nelle fasce indicate da CONAI e nuove condizioni per alcune procedure di importazione.</p>
<p>Per le aziende moda il punto da verificare è quindi duplice: <strong>quanto cambia il contributo e se l&#8217;imballaggio è stato classificato correttamente</strong>.</p>
<p>La verifica è particolarmente utile per chi importa prodotti moda già imballati e per chi utilizza quantità significative di packaging in plastica nelle vendite retail o online.</p>
<h2>Approfondimenti correlati</h2>
<ul>
<li><strong><a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress/packaging-moda-e-ppwr-cosa-cambia-per-scatole-shopper-e-spedizioni/">Packaging moda e PPWR</a></strong> — quadro europeo e implicazioni per packaging retail ed e-commerce.</li>
<li><strong><a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress/normativa-moda-e-compliance-guida-operativa-per-brand-produttori-ed-e-commerce/">Normativa moda e compliance</a></strong> — guida generale alla gestione della conformità dei prodotti moda.</li>
<li><strong><a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress/documenti-fornitori-moda-da-chiedere-prima-di-lanciare-una-collezione/">Documenti fornitori moda</a></strong> — documentazione tecnica da raccogliere prima della commercializzazione.</li>
</ul>
<h2>Fonti ufficiali</h2>
<ul>
<li><strong><a href="https://www.conai.org/news-e-press/imballaggi-in-plastica-definiti-i-nuovi-valori-del-contributo-ambientale-conai/" target="_blank" rel="noopener">CONAI – Nuovi valori del Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica</a></strong> — valori applicabili dal 1° ottobre 2026 e procedure per l&#8217;importazione.</li>
<li><strong><a href="https://www.conai.org/imprese/servizi-gestione-adempimenti-consortili-e-opportunita-imprese/contributo-ambientale/" target="_blank" rel="noopener">CONAI – Contributo Ambientale</a></strong> — strumenti e informazioni per gli adempimenti contributivi.</li>
<li><strong><a href="https://www.conai.org/imprese/servizi-e-strumenti-per-la-progettazione-degli-imballaggi/regolamento-imballaggi-ppwr/" target="_blank" rel="noopener">CONAI – Regolamento imballaggi PPWR</a></strong> — collegamento tra gestione italiana degli imballaggi e quadro europeo.</li>
</ul>
<h2>FAQ</h2>
<h3>Quando cambiano i contributi CONAI sulla plastica?</h3>
<p>I nuovi valori entrano in vigore il 1° ottobre 2026.</p>
<h3>Il cambiamento riguarda anche gli importatori di prodotti moda?</h3>
<p>Può riguardare gli importatori di prodotti già imballati. CONAI ha previsto dal 1° ottobre 2026 nuovi valori per alcune procedure forfettarie e semplificate relative all&#8217;importazione di imballaggi pieni.</p>
<h3>Il PPWR sostituisce il Contributo Ambientale CONAI?</h3>
<p>No. PPWR e sistema CONAI sono piani distinti, anche se possono incidere contemporaneamente sulla progettazione, gestione e documentazione degli imballaggi.</p>
<h2>Devi verificare packaging e documentazione?</h2>
<p>La verifica può partire dalla classificazione degli imballaggi, dai materiali utilizzati, dai dati dei fornitori e dalla procedura contributiva applicata.</p>
<p><strong><a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress/contatti/">Contatta lo Studio Fabrizio Fava →</a></strong></p>Il post <a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress/imballaggi-moda-contributi-conai-plastica-1-ottobre-2026/">CONAI plastica: nuovi contributi dal 1° ottobre 2026</a> è apparso per la prima volta su <a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress">Fabrizio Fava</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francia: costo ambientale tessili dal 1° ottobre 2026</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Fava]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 11:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti Radar & News Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Radar Normativa Moda & Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Green Claims]]></category>
		<category><![CDATA[normativa moda]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Francia: sul costo ambientale tessili, cosa cambia dal 1° ottobre 2026 Dal 1° ottobre 2026 cambia una parte importante delle regole francesi sulla comunicazione del costo ambientale tessili. Il sistema francese del coût environnemental resta basato sulla comunicazione volontaria, ma cessano alcune limitazioni transitorie che avevano condizionato il calcolo e la comunicazione da parte di<br /><a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress/francia-costo-ambientale-tessili-1-ottobre-2026/" class="more">Read more</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h1>Francia: sul costo ambientale tessili, cosa cambia dal 1° ottobre 2026</h1>
<p><strong>Dal 1° ottobre 2026 cambia una parte importante delle regole francesi sulla comunicazione del costo ambientale tessili.</strong> Il sistema francese del <em>coût environnemental</em> resta basato sulla comunicazione volontaria, ma cessano alcune limitazioni transitorie che avevano condizionato il calcolo e la comunicazione da parte di soggetti diversi dal produttore o dall&#8217;importatore.</p>
<p>Per un brand italiano che vende abbigliamento in Francia, il tema non riguarda quindi soltanto la scelta di comunicare o meno un indicatore ambientale. Diventa importante capire quali dati di prodotto sono disponibili, chi può utilizzarli e come vengono gestiti eventuali punteggi ambientali comunicati al consumatore.</p>
<h2>Cosa cambia dal 1° ottobre 2026</h2>
<p>Il quadro francese prevede che il <em>coût environnemental</em> di una referenza tessile possa essere calcolato e comunicato sulla base dei dati disponibili o di dati stimati a partire da quelli disponibili.</p>
<p>Fino al 1° ottobre 2026, una disposizione transitoria limitava questa possibilità quando il produttore, l&#8217;importatore o altro soggetto che immette il prodotto sul mercato non aveva dato il proprio accordo oppure non aveva già pubblicato il costo ambientale sul portale previsto dalla disciplina.</p>
<p><strong>Dal 1° ottobre 2026 questa limitazione transitoria cessa.</strong> La disciplina prevede quindi che una persona fisica o giuridica possa calcolare e comunicare il costo ambientale di una referenza tessile nel rispetto delle condizioni previste dal sistema francese.</p>
<p>Se invece il produttore, l&#8217;importatore o altro soggetto che immette il prodotto sul mercato ha determinato o aggiornato direttamente il costo ambientale della propria referenza, quel valore diventa l&#8217;informazione da utilizzare da parte di chi comunica volontariamente il costo ambientale.</p>
<h2>Non significa che il calcolo diventa obbligatorio per tutti</h2>
<p>Questo è il punto da non confondere.</p>
<p>La disciplina francese riguarda la comunicazione volontaria del <em>coût environnemental</em>. La novità del 1° ottobre 2026 non trasforma quindi automaticamente il calcolo del costo ambientale in un obbligo generalizzato per ogni capo di abbigliamento venduto in Francia.</p>
<p>Cambia invece il quadro nel momento in cui un&#8217;azienda o un altro soggetto decide di comunicare informazioni quantitative relative agli impatti ambientali di un prodotto tessile.</p>
<p>La stessa disciplina stabilisce infatti che chi comunica volontariamente un punteggio relativo a uno o più impatti ambientali di un prodotto tessile deve comunicare anche il <em>coût environnemental</em>, secondo le modalità previste.</p>
<h2>Perché questo interessa i brand italiani</h2>
<p>Il problema operativo è soprattutto la qualità dei dati.</p>
<p>Il calcolo considera parametri legati al prodotto e al suo ciclo di vita. La metodologia francese prende in considerazione, tra gli altri elementi, il tipo di prodotto, la massa, le materie utilizzate, alcuni aspetti della produzione, la durabilità e la riparabilità.</p>
<p>Per un brand che vende in Francia diventa quindi importante poter ricostruire il rapporto tra:</p>
<ul>
<li><strong>prodotto e distinta dei materiali</strong>;</li>
<li><strong>composizione e quantità delle fibre</strong>;</li>
<li><strong>informazioni sulla produzione</strong>;</li>
<li><strong>tracciabilità delle fasi rilevanti</strong>;</li>
<li><strong>durabilità e caratteristiche del prodotto</strong>;</li>
<li><strong>informazioni utilizzate per eventuali indicatori ambientali</strong>.</li>
</ul>
<p>Il punto non è soltanto ottenere un numero. È poter spiegare quali dati hanno contribuito alla sua determinazione e conservare le evidenze necessarie.</p>
<h2>Un nuovo rischio da considerare: il dato ambientale non è più solo interno</h2>
<p>La cessazione della limitazione transitoria prevista dall&#8217;articolo D. 541-244 rende particolarmente interessante la gestione dei dati.</p>
<p>La norma francese consente infatti il calcolo e la comunicazione del costo ambientale sulla base dei dati disponibili. Questo significa che il controllo interno dei dati di prodotto assume un&#8217;importanza crescente anche dal punto di vista della comunicazione ambientale.</p>
<p>Per il brand diventa quindi prudente sapere quali informazioni sono pubbliche, quali sono state fornite dai fornitori, quali sono stimate e quali sono effettivamente utilizzate nel calcolo.</p>
<h2>Quali prodotti sono interessati</h2>
<p>Non estenderei automaticamente questa disciplina a tutto il settore moda.</p>
<p>Il quadro francese riguarda i <strong>prodotti tessili d&#8217;abbigliamento</strong> rientranti nel perimetro previsto dalla normativa francese e dalla relativa metodologia.</p>
<p>La metodologia e gli atti francesi devono quindi essere verificati in funzione della categoria concreta del prodotto. Non è corretto trasformare automaticamente il tema in un obbligo generale anche per calzature, borse e pelletteria.</p>
<h2>Cosa dovrebbe verificare oggi un brand che vende in Francia</h2>
<ol>
<li><strong>Individuare le referenze tessili vendute sul mercato francese.</strong></li>
<li><strong>Verificare se viene già comunicato uno score o indicatore ambientale.</strong></li>
<li><strong>Ricostruire i dati utilizzati per quell&#8217;indicatore.</strong></li>
<li><strong>Controllare composizione, massa e informazioni di prodotto.</strong></li>
<li><strong>Verificare le informazioni disponibili sulla filiera.</strong></li>
<li><strong>Distinguere dati documentati, dati stimati e dati mancanti.</strong></li>
<li><strong>Verificare la coerenza tra eventuali score ambientali e il coût environnemental francese.</strong></li>
<li><strong>Conservare le evidenze utilizzate per il calcolo.</strong></li>
</ol>
<h2>Il collegamento con Green Claims, ESPR e Digital Product Passport</h2>
<p>Il tema non deve essere confuso con la disciplina generale dei green claims, ma i due ambiti possono incontrarsi nella pratica.</p>
<p>Un indicatore ambientale comunica infatti un&#8217;informazione sul prodotto e deve essere coerente con i dati che l&#8217;azienda è in grado di dimostrare.</p>
<p>Per questo il controllo del costo ambientale francese può essere letto anche come un esercizio utile per preparare una gestione più strutturata dei dati di prodotto, destinata a diventare sempre più importante con l&#8217;evoluzione del quadro europeo su ecodesign e Digital Product Passport.</p>
<p>Per il quadro generale della compliance moda puoi consultare <strong><a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress/normativa-moda-e-compliance-guida-operativa-per-brand-produttori-ed-e-commerce/">Normativa moda e compliance</a></strong>.</p>
<h2>Conclusione operativa</h2>
<p>Il 1° ottobre 2026 non introduce un obbligo generale di calcolo del costo ambientale per tutti i capi venduti in Francia. Cambia però una condizione transitoria importante del sistema francese e diventa quindi più rilevante per i brand governare dati, metodologie e prove utilizzate per gli indicatori ambientali comunicati.</p>
<p>Per un&#8217;azienda italiana che vende in Francia, la verifica dovrebbe partire dalle referenze effettivamente commercializzate e dagli indicatori ambientali già utilizzati, evitando di estendere automaticamente la disciplina a prodotti che non rientrano nel suo campo di applicazione.</p>
<h2>Approfondimenti correlati</h2>
<p>Il tema si inserisce nel più ampio sistema di compliance ambientale e di gestione dei dati di prodotto.</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress/normativa-moda-e-compliance-guida-operativa-per-brand-produttori-ed-e-commerce/">Normativa moda e compliance</a></strong> — il quadro generale degli obblighi che possono interessare prodotti, materiali e comunicazione.</li>
<li><strong><a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress/green-claims-nella-moda-stop-ai-claim-vaghi/">Green claims nella moda</a></strong> — verifica delle dichiarazioni ambientali e delle relative prove.</li>
<li><strong><a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress/passaporto-digitale-del-prodotto-moda/">Passaporto Digitale del Prodotto moda</a></strong> — dati, tracciabilità e informazioni di prodotto.</li>
</ul>
<h2>Fonti ufficiali</h2>
<ul>
<li><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052217942/2026-08-22" target="_blank" rel="noopener">Légifrance – Article D. 541-244</a></strong> — disciplina del calcolo e della comunicazione del costo ambientale e cessazione della limitazione transitoria al 1° ottobre 2026.</li>
<li><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052217944/2026-07-08" target="_blank" rel="noopener">Légifrance – Article D. 541-245</a></strong> — rapporto tra comunicazione volontaria di score ambientali e comunicazione del costo ambientale.</li>
<li><strong><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000052213047/2026-03-10" target="_blank" rel="noopener">Légifrance – Arrêté du 6 septembre 2025</a></strong> — segnaletica e metodologia del costo ambientale dei prodotti tessili d&#8217;abbigliamento.</li>
<li><strong><a href="https://www.ecologie.gouv.fr/actualites/affichage-du-cout-environnemental-pres-100-marques-engagees-mode-plus-transparente" target="_blank" rel="noopener">Ministère de la Transition écologique – coût environnemental</a></strong> — stato di diffusione del sistema e caratteristiche del dispositivo.</li>
</ul>
<h2>FAQ</h2>
<h3>Dal 1° ottobre 2026 il costo ambientale diventa obbligatorio per tutti i capi?</h3>
<p>No. La disciplina riguarda la comunicazione volontaria del costo ambientale e prevede specifiche condizioni di applicazione.</p>
<h3>Un altro soggetto può calcolare il costo ambientale di una referenza?</h3>
<p>La disciplina francese prevede che una persona fisica o giuridica possa calcolare e comunicare il costo ambientale sulla base dei dati disponibili, nel rispetto delle condizioni previste. Dal 1° ottobre 2026 cessa la limitazione transitoria che subordinava questa possibilità all&#8217;accordo o alla precedente pubblicazione da parte del soggetto che immette il prodotto sul mercato.</p>
<h3>La disciplina riguarda automaticamente anche borse e calzature?</h3>
<p>No. Il campo di applicazione deve essere verificato in funzione della definizione francese di prodotto tessile d&#8217;abbigliamento e della metodologia applicabile.</p>
<h2>Hai bisogno di verificare dati e documentazione di un prodotto moda?</h2>
<p>La verifica può partire da composizione, materiali, documentazione fornitori, informazioni di prodotto e indicatori ambientali già utilizzati.</p>
<p><strong><a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress/contatti/">Contatta lo Studio Fabrizio Fava →</a></strong></p>Il post <a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress/francia-costo-ambientale-tessili-1-ottobre-2026/">Francia: costo ambientale tessili dal 1° ottobre 2026</a> è apparso per la prima volta su <a href="https://www.fabriziofava.com/wordpress">Fabrizio Fava</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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